ARIA COMPRESSA

 

Art 2 e 5 Legge n° 110/75
Le armi comuni da sparo ad aria compressa (non da fuoco), possono lanciare un proiettile metallico usando la forza dell'aria compressa in precedenza, sono quindi soggette a tutte le normative che riguardano le armi comuni da sparo ma nella maggior parte dei casi catalogate sportive e comunque considerate come tali, si possono detenere solo con denuncia, si possono trasportare solo con licenza. Sono vietate per l'uso di caccia e sono quindi utilizzabili a scopo ludico di tiro a segno.

I pallini non sono soggetti a restrizione alcuna.

E' possibile l'utilizzo delle armi ad aria compressa nella propria abitazione o nelle sue immediate appartenenze purché non si arrechi pericolo ad altre persone, che non si pratichi la caccia o che non si infastidiscano vicini o passanti. Senza un valido motivo non possono essere portate fuori della propria abitazione armi ad aria compressa nemmeno se l'energia è inferiore a 7,5 J. Art 9
DECRETO 9 agosto 2001, n.362.

Le armi ad aria compressa sono considerate "sportive" e fanno cumulo (se di energia superiore a 7,5 J.) con le armi a fuoco catalogate sportive detenute.

DECRETO 9 agosto 2001, n.362
Art. 9 - P o r t o
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposto ad autorizzazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 e' consentito esclusivamente a maggiori di eta' o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.

 

 

 


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